InfoContratti. Prosegue il negoziato per il rinnovo del CCNL Funzioni locali

In data odierna è ripreso il confronto con l’Aran sul rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. La riunione è iniziata con l’illustrazione da parte di Aran delle modifiche apportate alle bozze precedenti con particolare riferimento al Titolo II (Relazioni sindacali) e alla riformulazione di discipline contrattuali datate, quali quelle relative alle “Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione”, alla trasferta e alla copertura assicurativa.

Anzitutto, come Cisl Funzione pubblica, abbiamo rilevato che il nuovo testo mostra alcune aperture in accoglimento, seppure parziale, delle nostre proposte emendative, a partire dall’inserimento di una clausola che espressamente fa salve tutte le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL del comparto Funzioni Locali, se non disapplicate, senza più alcun riferimento alla “verifica di compatibilità con le nuove previsioni contrattuali” che, come avevamo rilevato nell’ultimo incontro, rischiava di demandare la definizione del perimetro di applicabilità del ccnl all’interpretazione soggettiva. Abbiamo registrato ulteriori avanzamenti nella proposta relativa alle relazioni sindacali, ovvero:

  • l’introduzione di una specifica previsione che garantisce comunque negli Enti in cui non vi sia l’obbligo di costituzione dell’OPI o che non lo costituiscono entro i tempi previsti dal contratto, l’informazione su una serie di materie speculari a quelle previste in sede di OPI (gli andamenti occupazionali, anche di lavoro a tempo parziale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione, l’affidamento a soggetti terzi di attività dell’ente in assenza di trasferimento del personale etc.)
  • l’abbassamento della soglia dimensionale degli enti per la costituzione dell’OPI (da 300 a 100 dipendenti) e, in linea con la ratio di rafforzare e valorizzare questa sede partecipativa, la definizione in termini più certi delle attività demandate all’Organismo con contestuale eliminazione del margine di discrezionalità operativa che in alcune esperienze si è tradotto in paralisi.

Particolare rilievo va dato alla introduzione di una tempistica per la contrattazione integrativa prevedendo che, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale deve essere avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione.

Come specificato dall’Aran, l’elenco delle materie oggetto di confronto e contrattazione presente nel testo consegnato non può, in questa fase, considerarsi esaustivo. Sul punto come Cisl Fp, nel sottolineare l’assenza di alcune materie indicate nelle nostre proposte emendative, abbiamo ribadito l’importanza di operare un continuo esercizio di coordinamento e aggiornamento delle relazioni sindacali man mano che si definiranno altre disposizioni contrattuali. Abbiamo inoltre sottolineato la necessità di indicare tra le materie oggetto di contrattazione non solo i criteri di ripartizione del fondo ma anche la relativa quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo. I “criteri contrattati” devono comunque trovare una concreta applicazione in modo da offrire alle parti negoziali decentrate il quadro delle effettive risorse (stabili o variabili) a disposizione e perciò destinabili al finanziamento di ciascuna delle tipologie del trattamento accessorio previste dalla disciplina contrattuale.

Per quanto riguarda la riformulazione delle Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione e l’aggiornamento della disciplina della trasferta con il contestuale inserimento di una norma sulla copertura assicurativa, abbiamo confermato la nostra disponibilità ad attualizzare quanto possibile norme contrattuali risalenti nel tempo purchè tale operazione non si risolva in un arretramento delle condizioni normo economiche rispetto alla vigente disciplina. A tal fine, ci siamo riservati di approfondire le proposte dell’Aran ed inviare le nostre osservazioni.

Ancora una volta abbiamo registrato il mancato accoglimento della nostra proposta di revisione della disciplina sul lavoro festivo infrasettimanale del personale turnista attraverso una riscrittura dell’art. 24 comma 2 del ccnl 14.9.2000 che garantisca, anche al personale turnista che presta la propria attività in giorno festivo infrasettimanale, di poter fruire, a richiesta, di equivalente riposo compensativo o di ricevere il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. La previsione di una elevazione della maggiorazione oraria dell’indennità di turno in sede di contrattazione integrativa proposta dall’Aran è stata espressamente dichiarata per noi come irricevibile e insufficiente a compensare la mancata riscrittura dell’articolo.  Abbiamo inoltre ribadito la necessità di introdurre una norma relativa alla disciplina del tempo di vestizione/svestizione, alla luce della copiosa giurisprudenza in materia e della necessità di sanare evidenti discriminazioni di trattamento tra personale che, pur in possesso di medesime qualifiche professionali, è soggetto ad una differente disciplina solo in ragione della dipendenza da amministrazioni afferenti a comparti diversi.

Nel testo oggetto dell’incontro odierno abbiamo registrato un ulteriore avanzamento su alcune proposte sindacali quali:

  • l’innalzamento dal 3 % al 5% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno quale platea ammissibile per la fruizione  delle 150 ore di permessi studio
  • l’ampliamento da dieci a venti giorni del preavviso utile per riprendere servizio qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di un periodo di aspettativa
  • la definizione, in sede di confronto, oltre che delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, anche delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori nonché la possibilità di individuare, all’interno dei propri organici, personale qualificato da impiegare, durante l’orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto al personale. Sul punto abbiamo ribadito che anche l’individuazione di tale personale debba essere oggetto di confronto.

Abbiamo inoltre registrato con favore il mancato innalzamento del tetto annuale previsto per i contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente, che quindi resta fissato al 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Sul punto abbiamo ribadito la necessità di lasciare tale tetto invariato alla luce degli effetti negativi che tali contratti operano sul Fondo. Abbiamo ricordato, ancora una volta, che in applicazione dell’art. 33 del dl 34/2019  i contratti a tempo determinato conteggiati al 31.12.2018 concorrono a fissare la soglia del valore medio pro capite del Fondo ma nella fase dell’adeguamento del limite ex art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 vengono conteggiate unicamente le nuove unità di personale con contratto a tempo indeterminato. Di conseguenza, l’aumento del tetto sui contratti flessibili  inizialmente proposto dall’Aran, avrebbe avuto effetti di depauperamento del Fondo. Sempre in tema di contratti flessibili abbiamo sottolineato l’opportunità di escludere dal lavoro somministrato l’area dei servizi educativi e scolastici, l’area dei servizi sociali e quella dei servizi demografici.

Per quanto concerne la disciplina del lavoro a distanza abbiamo anzitutto ribadito l’obiettivo di superare la gestione emergenziale caratterizzata da quella indebita dilatazione della leva organizzativa sottesa al lavoro agile che ha condotto all’occupazione di spazi riservati alla fonte contrattuale. La via ordinaria per lo sviluppo del lavoro a distanza deve essere la contrattazione collettiva, come stabilito dal Patto per il lavoro pubblico e la coesione sociale del 10 marzo u.s. Attese queste premesse abbiamo espresso un giudizio positivo sul fatto che venga esplicitata la necessità del previo confronto con le OO.SS.  sulla individuazione dei processi e delle attività di lavoro compatibili con il lavoro agile. Abbiamo chiarito, inoltre, che il segnale di una decisiva inversione di rotta rispetto all’esperienza pandemica oltre che nell’inserimento di un intero capo dedicato alla disciplina del trattamento normo economico del personale in lavoro agile/da remoto debba passare necessariamente attraverso la valorizzazione delle relazioni sindacali e, quindi, di quel contributo all’innovazione negato dalla deriva unilaterale dell’emergenza. Per tali motivi abbiamo chiesto che i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge 81/2017,  così come quelli per il lavoro da remoto nonché l’articolazione della fascia di contattabilità e di inoperabilità vengano definiti in sede di contrattazione integrativa. Alla luce delle difficoltà emerse soprattutto nei piccoli enti, abbiamo infine rilevato la necessità di prevedere che nelle more della fornitura dei dispositivi a carico dell’amministrazione, è consentito l’utilizzo di dispositivi del lavoratore previo assenso di quest’ultimo, nel rispetto delle condizioni informatiche di sicurezza.

Infine abbiamo rilevato il pieno accoglimento della nostra richiesta di prevedere specifiche iniziative formative per il personale che lavora in remoto al pari del personale in modalità agile.

A chiusura, in vista di un ulteriore incontro fissato per la prossima settimana, in data da definirsi,  l’Aran ha comunicato l’invio di una proposta relativa alla revisione dell’ordinamento professionale quale passaggio propedeutico per affrontare il trattamento economico.

Vi terremo informati sull’avanzamento dei lavori.